Conto del Notaio per le compravendite
- giovedì 14 settembre 2017
Importanti novità in vista per gli acquisti immobiliari: da pochi giorni è infatti operativo il disposto dell'articolo 1
della legge sulla concorrenza che prevede la possibilità di richiedere al Notaio
rogante il deposito del saldo prezzo che l'acquirente deve versare
al venditore. Secondo la norma, su richiesta di una delle parti (evidentemente
l'acquirente) il Notaio dovrà trattenere le somme fino a quando non sia eseguita
la trascrizione della compravendita presso i Registri Immobiliari, trascrizione
grazie alla quale l'acquirente consegue la sicurezza dell'acquisto: fino a quel
momento, infatti, nonostante la diligenza impiegata dal Notaio nello svolgimento
della sua attività e precisando che trattasi di casi molto rari, l'immobile acquistato
e pagato (ma per il quale non fosse ancora perfezionata la trascrizione) potrebbe
essere oggetto di rivendita da parte di un proprietario disonesto o di pregiudizi
(ipoteche, pignoramenti, sequestri) imputabili esclusivamente al venditore. La
nuova modalità di pagamento, inoltre, non solo garantirà maggior sicurezza
all'acquirente ma permetterà al Notaio di utilizzare le somme depositate per estinguere
eventuali vincoli gravanti sull'immobile compravenduto (si pensi ad esempio ad
un mutuo in corso e la cui ipoteca gravi sull'appartamento in oggetto) e
successivamente versare al venditore la somma residua dall'operazione.
Infine, per garantire la massima
trasparenza e sicurezza alle parti, il conto sul quale il Notaio dovrà versare
le somme ricevute a titolo di deposito non solo dovrà essere dedicato a questo
solo fine ma non potrà produrre interessi a favore del Notaio nè essere oggetto
di pignoramento da parte dei suoi creditori, nè entrare in successione o nel
regime di comunione dei beni dello stesso Notaio.