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Conto del Notaio per le compravendite

Conto del Notaio per le compravendite

Importanti novità in vista per gli acquisti immobiliari: da pochi giorni è infatti operativo il disposto dell'articolo 1 della legge sulla concorrenza che prevede la possibilità di richiedere al Notaio rogante il deposito del saldo prezzo che l'acquirente deve versare al venditore. Secondo la norma, su richiesta di una delle parti (evidentemente l'acquirente) il Notaio dovrà trattenere le somme fino a quando non sia eseguita la trascrizione della compravendita presso i Registri Immobiliari, trascrizione grazie alla quale l'acquirente consegue la sicurezza dell'acquisto: fino a quel momento, infatti, nonostante la diligenza impiegata dal Notaio nello svolgimento della sua attività e precisando che trattasi di casi molto rari, l'immobile acquistato e pagato (ma per il quale non fosse ancora perfezionata la trascrizione) potrebbe essere oggetto di rivendita da parte di un proprietario disonesto o di pregiudizi (ipoteche, pignoramenti, sequestri) imputabili esclusivamente al venditore. La nuova modalità di pagamento, inoltre, non solo garantirà maggior sicurezza all'acquirente ma permetterà al Notaio di utilizzare le somme depositate per estinguere eventuali vincoli gravanti sull'immobile compravenduto (si pensi ad esempio ad un mutuo in corso e la cui ipoteca gravi sull'appartamento in oggetto) e successivamente versare al venditore la somma residua dall'operazione.
Infine, per garantire la massima trasparenza e sicurezza alle parti, il conto sul quale il Notaio dovrà versare le somme ricevute a titolo di deposito non solo dovrà essere dedicato a questo solo fine ma non potrà produrre interessi a favore del Notaio nè essere oggetto di pignoramento da parte dei suoi creditori, nè entrare in successione o nel regime di comunione dei beni dello stesso Notaio.